Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo III

Art. 20

Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario

In vigore dal 20 giu 1982
Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Università per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui. I mandati di pagamento collettivi estinti solo parzialmente alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Università per la riduzione dell'importo pagato e per la riemissione di un nuovo mandato di pagamento in conto residui per le quote non pagate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-20

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Art. 20 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario | Portale Normativo