Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo V

Art. 23

Scritture finanziarie e patrimoniali

In vigore dal 29 lug 1982
Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio, devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione e valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali le Università potranno avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi, concordandone le modalità di realizzazione con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-23

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Art. 23 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Scritture finanziarie e patrimoniali | Portale Normativo