Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo V

Art. 24

Sistema di scritture

In vigore dal 20 giu 1982
L'Università tiene le seguenti scritture: a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere; b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quale pagate e quelle rimaste da pagare; c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza, da riscossioni e pagamenti in conto residui; e) i registri degli inventari. Le scritture indicate alle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo devono essere numerate e vidimate in ciascun foglio dal direttore amministrativo o da un suo delegato prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli saranno numerati e la vidimazione avverrà per registri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-24

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Art. 24 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Sistema di scritture | Portale Normativo