Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Capo III
Art. 20
33 / 105Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario
In vigore dal 20 giu 1982
Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Università per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.
I mandati di pagamento collettivi estinti solo parzialmente alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Università per la riduzione dell'importo pagato e per la riemissione di un nuovo mandato di pagamento in conto residui per le quote non pagate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-20