Art. 20 · Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo III

Art. 20

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Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario

In vigore dal 20 giu 1982
Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Università per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui. I mandati di pagamento collettivi estinti solo parzialmente alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Università per la riduzione dell'importo pagato e per la riemissione di un nuovo mandato di pagamento in conto residui per le quote non pagate.
Storico versioni

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