Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo VII

Art. 98

Revisori dei conti

In vigore dal 29 lug 1982
Presso l'Università, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da: un magistrato della Corte dei conti che ne assume la presidenza, designato dal Presidente della Corte dei conti; due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno appartenente ai ruoli di ragioneria, scelti in casi motivati anche tra personale collocato a riposo di specifiche capacità. Il collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori a carico del bilancio universitario, da determinarsi sentito il Ministero del tesoro. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione nonché i bilanci ad esso allegati ai sensi del precedente , le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa: in particolare redige apposite relazioni sul bilancio preventivo da allegare alla relazione rettorale, nonché relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente la attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione. Nelle determinazioni del collegio, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. I regolamenti delle singole Università potranno prevedere la obbligatorietà della presenza dei revisori alle riunioni del consiglio di amministrazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-98

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Art. 98 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Revisori dei conti | Portale Normativo