Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo VIII

Art. 102

Entrata in vigore

In vigore dal 29 lug 1982
In sede di prima applicazione del presente regolamento il bilancio di previsione e il relativo conto consuntivo riguardano il periodo dal 1 novembre 1982 al 31 dicembre 1983, da considerarsi come unico esercizio. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla gestione inerente al periodo di cui al comma precedente. La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, deve essere effettuata entro tre anni dalla sua applicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-102

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Art. 102 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Entrata in vigore | Portale Normativo