Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo VIII
Art. 100
Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato
In vigore dal 20 giu 1982
Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge e del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-100