Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo VI

Art. 97

Collaborazione interuniversitaria

In vigore dal 29 lug 1982
Le convenzioni istitutive di centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari devono prevedere le modalità di gestione amministrativa e contabile ed indicare in particolare l'Università cui è affidata la gestione medesima, le norme applicabili, nonché le attribuzioni degli organi in materia. Le convenzioni relative alla costituzione di consorzi, sia fra Università italiane che fra Università italiane e Università di Paesi stranieri devono indicare le modalità di gestione amministrativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dall' , ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-97

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 97 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Collaborazione interuniversitaria | Portale Normativo