Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo VI
Art. 97
98 / 105Collaborazione interuniversitaria
In vigore dal 29 lug 1982
Le convenzioni istitutive di centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari devono prevedere le modalità di gestione amministrativa e contabile ed indicare in particolare l'Università cui è affidata la gestione medesima, le norme applicabili, nonché le attribuzioni degli organi in materia.
Le convenzioni relative alla costituzione di consorzi, sia fra Università italiane che fra Università italiane e Università di Paesi stranieri devono indicare le modalità di gestione amministrativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dall' , ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-97