Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo II

Art. 75

Documenti di spesa

In vigore dal 29 lug 1982
Tutti i documenti di spesa sono annotati nel registro di cui allo in corrispondenza dei rispettivi impegni. Le fatture, note, conti ecc. sono vistate dal direttore dell'istituto, ai fini anche dell'attestazione della regolarità della fornitura o del servizio, della rispondenza all'ordinazione, della regolarità dell' esecuzione e dell'osservanza delle norme previste nel presente regolamento. Ad ogni documento relativo a spese di acquisto di beni mobili inventariabili ai sensi dell' deve essere allegato il buono di carico nell' inventario, firmato dal direttore dell' istituto; può prescindersi dalla contestualità della predetta allegazione nei casi di abbonamento o prenotazione a periodici o altro materiale bibliografico. Per le piccole spese che singolarmente non eccedono le 20.000 lire, il direttore d'istituto è esentato, sotto la sua personale responsabilità, dall'obbligo di documentazione. La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione del direttore. Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente le 20.000 lire.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-75

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Art. 75 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Documenti di spesa | Portale Normativo