Art. 16

In vigore dal 2 feb 1982
Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra Al settimo comma dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente periodo: "In tali casi, il nuovo provvedimento del direttore generale, qualora abbia contenuto integralmente conforme a quanto deliberato dal comitato, non è soggetto ad ulteriore esame da parte del comitato medesimo".
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Art. 16 Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533. | Portale Normativo