Art. 12

In vigore dal 16 ott 1986
Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici Il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, è elevato a L. 5.200.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1982. Tale limite si applica ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda. Il limite suddetto potrà essere successivamente modificato con le modalità previste dal secondo comma del medesimo art. 70.

Note all'articolo

  • La L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-12

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Art. 12 Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533. | Portale Normativo