Art. 10

In vigore dal 2 feb 1982
Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli Il secondo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: "Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, alla vedova o agli orfani è liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, con l'aumento di anni sei nei casi in cui questo è previsto per il dante causa".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533. | Portale Normativo