Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 2 feb 1982
Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli Il secondo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: "Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, alla vedova o agli orfani è liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, con l'aumento di anni sei nei casi in cui questo è previsto per il dante causa".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-10