Art. 11

In vigore dal 2 feb 1982
Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra Il secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: "Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo".
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Art. 11 Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533. | Portale Normativo