Art. 11
11 / 33In vigore dal 2 feb 1982
Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra
Il secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-11