Art. 18
In vigore dal 2 feb 1982
Funzionamento del comitato di liquidazione
Il quarto, il quinto ed il settimo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"Il comitato può essere sentito su questioni attinenti all'ordinamento e alla materia delle pensioni di guerra dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra.
Il presidente può convocare il comitato in adunanza generale per deliberare su questioni di massima di particolare importanza, per esprimere i pareri richiesti a termini del comma precedente, nonché quando vi sia contrasto di orientamenti tra le varie sezioni. Tale collegio è composto dal presidente del comitato, che lo presiede, dai membri della sezione speciale, di cui al primo comma del successivo art. 112, compreso il sanitario, dai vice presidenti e dai presidenti incaricati indicati nel terzo comma del presente articolo, nonché da un rappresentante di ciascuna associazione interessata, scelto tra i membri di cui al terzo comma dell'art. 102. Il presidente del comitato può disporre che intervengano nelle sedute, per essere consultati su determinate questioni, anche altri componenti del comitato. A tali sedute partecipa, con funzione consultiva, il direttore generale delle pensioni di guerra o un suo delegato.
Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederà ad adeguare, con proprio decreto, sentito il comitato di liquidazione in adunanza generale, le attuali norme relative al funzionamento ed alle procedure del comitato stesso alle sopravvenute esigenze di snellimento e di semplificazione. Tali norme potranno essere successivamente modificate dal Ministro del tesoro, sentito il comitato in adunanza generale, ogni qualvolta dovesse ravvisarsene la necessità o l'utilità".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-18