Art. 21

In vigore dal 2 feb 1982
Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore Il secondo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: "I medici di cui al presente articolo non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dalla suddetta attività al raggiungimento del predetto limite di età. Tuttavia, per comprovate esigenze della commissione medica superiore e qualora trattisi di medici di qualificata esperienza e competenza in materia di pensionistica di guerra, possono essere convenzionati medici anche se abbiano superato il 75° anno di età, ma non oltre il 78ª anno di età, nel limite di 4 unità e purchè non venga superato il contingente massimo dei componenti di tale commissione medica superiore di cui al successivo art. 110". Alla fine del terzo comma del medesimo art. 109 sono aggiunte le seguenti parole: "e non è incompatibile con lo svolgimento di eventuale altra attività prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 21 Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533. | Portale Normativo