Art. 26

In vigore dal 2 feb 1982
Competenza della Corte dei conti: sezioni ordinarie Il secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: "Il ricorso proposto contro i provvedimenti di cui al precedente comma si considera utilmente presentato rispetto ad entrambi i provvedimenti quando sia prodotto entro il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla più recente data di notificazione, ove quest'ultima si riferisca al provvedimento negativo di pensione di guerra. Qualora, invece, la su indicata notificazione abbia ad oggetto il provvedimento negativo di pensione privilegiata ordinaria, il ricorso è ricevibile anche se avanzato oltre il predetto termine, purchè la pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero a seguito di domanda fatta dall'interessato per conseguire il trattamento privilegiato ordinario".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-26

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Art. 26 Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533. | Portale Normativo