Art. 29
In vigore dal 2 feb 1982
Pagamento della pensione e degli assegni
L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"L'ammontare annuo delle pensioni e degli assegni di cui al presente testo unico, esclusi gli assegni una tantum, l'indennità speciale annua di cui agli e gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, viene corrisposto agli aventi diritto con le norme stabilite dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-29