Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 2 feb 1982
Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra Al settimo comma dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente periodo: "In tali casi, il nuovo provvedimento del direttore generale, qualora abbia contenuto integralmente conforme a quanto deliberato dal comitato, non è soggetto ad ulteriore esame da parte del comitato medesimo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-16