Capo III

Art. 23

Riesame delle sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria

In vigore dal 29 dic 1981
Avverso le sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria si ricorre all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato la sanzione. Nel ricorso debbono essere indicati i motivi di impugnazione del provvedimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo