Capo II
Art. 19
Istruttoria per l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione
In vigore dal 29 dic 1981
L'istruttoria per irrogare la sospensione dal servizio o la destituzione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
il capo dell'ufficio o il comandante del reparto che abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione più grave della deplorazione, se il trasgressore appartiene a qualifica dirigenziale o direttiva o, comunque, è in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza, ne dà comunicazione all'autorità centrale competente a infliggere la sanzione;
se invece appartiene al restante personale, informa il questore della provincia in cui lo stesso presta servizio.
Le predette autorità, ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga a servizio diverso da quello dell'inquisito, e che rivesta qualifica dirigenziale o direttiva superiore a quella dell'incolpato.
Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di disciplina.
Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalità di cui all' e svolge, successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti dall'inquisito.
L'inchiesta dev'essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabile una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore.
Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico e apponendo su ciascun foglio la propria firma, e redige apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendola all'autorità che ha disposto l'inchiesta.
Detta autorità, esaminati gli atti, se ritiene che gli addebiti non sussistono, ne dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, ovvero li trasmette con le opportune osservazioni, all'organo competente a infliggere una sanzione minore.
Qualora gli addebiti sussistano, trasmette il carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al consiglio di disciplina competente in base al disposto degli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-19