Titolo III

Art. 26

Riapertura del procedimento disciplinare

In vigore dal 29 dic 1981
Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza cui fu inflitta la sanzione disciplinare, ovvero il coniuge superstite o i figli, adducano nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti ovvero irrogata una sanzione di minore gravità. La riapertura del procedimento è disposta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza su relazione della direzione centrale del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal titolo II. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il consiglio centrale di disciplina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 26 Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti. — Riapertura del procedimento disciplinare | Portale Normativo