Titolo III
Art. 27
Effetti della riapertura del procedimento
In vigore dal 29 dic 1981
In caso di riapertura del procedimento, ove le circostanze lo consigliano, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può disporre la sospensione degli effetti della sanzione già inflitta.
All'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.
Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di natura speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare già percepito.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dal coniuge superstite o dai figli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-27