Art. 23 · Riesame delle sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria
Capo III

Art. 23

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Riesame delle sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria

In vigore dal 29 dic 1981
Avverso le sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria si ricorre all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato la sanzione. Nel ricorso debbono essere indicati i motivi di impugnazione del provvedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-23