Capo II
Art. 18
Procedimento per l'irrogazione della deplorazione
In vigore dal 29 dic 1981
Il procedimento per irrogare la deplorazione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;
acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato;
convocazione del trasgressore, degli eventuali testimoni e della commissione consultiva di cui all', da parte dell'organo competente ad irrogare la sanzione;
svolgimento della riunione.
Il predetto organo, assistito da un segretario, dà lettura degli addebiti contestati e delle giustificazioni presentate dal trasgressore, rendendo inoltre noti i suoi precedenti disciplinari e di servizio, nonché l'età e l'anzianità di servizio;
acquisisce le dichiarazioni degli eventuali testimoni;
chiede, d'iniziativa o a richiesta dei membri della commissione, eventuali ulteriori chiarimenti al trasgressore sui fatti addebitatigli;
congedato il trasgressore, raccoglie il parere dei singoli membri della commissione.
Della seduta è redatto apposito verbale, sottoscritto dal funzionario procedente e dal segretario.
La decisione deve essere notificata al trasgressore entro il termine di cinque giorni dalla data della seduta.
Della sanzione inflitta deve essere data comunicazione scritta agli uffici interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-18