Capo II

Art. 18

Procedimento per l'irrogazione della deplorazione

In vigore dal 29 dic 1981
Il procedimento per irrogare la deplorazione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi: contestazione scritta degli addebiti al trasgressore; acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato; convocazione del trasgressore, degli eventuali testimoni e della commissione consultiva di cui all', da parte dell'organo competente ad irrogare la sanzione; svolgimento della riunione. Il predetto organo, assistito da un segretario, dà lettura degli addebiti contestati e delle giustificazioni presentate dal trasgressore, rendendo inoltre noti i suoi precedenti disciplinari e di servizio, nonché l'età e l'anzianità di servizio; acquisisce le dichiarazioni degli eventuali testimoni; chiede, d'iniziativa o a richiesta dei membri della commissione, eventuali ulteriori chiarimenti al trasgressore sui fatti addebitatigli; congedato il trasgressore, raccoglie il parere dei singoli membri della commissione. Della seduta è redatto apposito verbale, sottoscritto dal funzionario procedente e dal segretario. La decisione deve essere notificata al trasgressore entro il termine di cinque giorni dalla data della seduta. Della sanzione inflitta deve essere data comunicazione scritta agli uffici interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-18

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Art. 18 Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti. — Procedimento per l'irrogazione della deplorazione | Portale Normativo