Titolo II
Art. 14
Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato
In vigore dal 29 dic 1981
Per infliggere una sanzione più grave del richiamo orale, la contestazione degli addebiti dev'essere fatta per iscritto. Essa deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l'incolpato è chiamato a rispondere; copia del foglio contenente le contestazioni deve essere consegnata al trasgressore e altra copia, firmata dallo stesso, deve rimanere agli atti del procedimento.
L'eventuale rifiuto a sottoscrivere deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio o del comandante del reparto incaricato della consegna.
Con lo stesso atto formale l'incolpato dev'essere avvertito che, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, egli potrà presentare giustificazioni, documenti o chiedere l'audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze. Tale termine può, a richiesta motivata dell'interessato, essere opportunamente prorogato di altri dieci giorni per una sola volta.
È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.
Nei procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti generali si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-14