Titolo II
Art. 13
Modalità per l'irrogazione delle sanzioni
In vigore dal 29 dic 1981
L'organo competente ad infliggere la sanzione deve:
tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e dell'anzianità di servizio;
sanzionare con maggior rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali.
Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite o vagliate le giustificazioni dell'interessato, nei modi previsti dall'.
Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio.
Per infliggere la deplorazione deve essere sentito il parere della commissione consultiva di cui all'.
La sospensione dal servizio e la destituzione vengono inflitte a seguito del giudizio del consiglio centrale o provinciale di disciplina di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-13