Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 7
Preventivo dei ricavi e dei costi, bilancio consuntivo e controllo
In vigore dal 6 ott 1981
Il preventivo globale annuo dei ricavi di esercizio della RAI dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione della stessa entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e dovrà essere comunicato all'amministrazione ed al Ministero del tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione.
Il preventivo globale annuo dei costi di esercizio dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione della RAI entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e dovrà essere comunicato all'amministrazione e al Ministero del tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione.
Le eventuali variazioni ai preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate nel corso dell'esercizio, dovranno essere comunicate all'amministrazione e al Ministero del tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta delibera.
Il bilancio consuntivo e il relativo conto dei profitti e delle perdite dovranno essere comunicati all'amministrazione e al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci della società concessionaria.
L'amministrazione e il Ministero del tesoro esercitano i controlli e le verifiche sull'osservanza degli obblighi assunti dalla società concessionaria con la presente convenzione, ai sensi e secondo le modalità degli articoli 193 e 210 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
La società concessionaria dovrà tenere a disposizione dell'amministrazione e del Ministero del tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-7