Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 6
Sede sociale e struttura organizzativa della società concessionaria
In vigore dal 6 ott 1981
La RAI deve conservare la propria sede sociale e la direzione generale in Roma.
La struttura organizzativa e produttiva della RAI è regolata dalle prescrizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103.
La società concessionaria è tenuta all'osservanza degli indirizzi generali della commissione parlamentare; la RAI è altresì tenuta ad applicare i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-6