Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 10

Sviluppo delle reti, degli impianti e dei servizi

In vigore dal 6 ott 1981
Ai sensi dell' della legge 14 aprile 1975, n. 103 la RAI si impegna: 1) a completare entro il 31 dicembre 1983 la realizzazione degli impianti radiofonici a modulazione di ampiezza e a modulazione di frequenza e degli impianti televisivi relativi alla 1ª, 2ª, 3ª rete, nonché degli impianti di collegamento previsti nei piani già approvati dall'amministrazione di cui all'allegato B; 2) per la diffusione radiofonica: a) a migliorare la ricezione dei propri programmi sul territorio nazionale irradiati sulle reti a modulazione di ampiezza e ad adeguarsi alle indicazioni dell'accordo di Ginevra 1975; b) ad introdurre il servizio stereofonico sulle tre reti radiofoniche a modulazione di frequenza; 3) per la diffusione televisiva: a) ad eliminare, per la 1ª e 2ª rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia e ad estendere il servizio sino ai centri abitati con popolazione non inferiore a 900 abitanti; b) per la 3ª rete, a provvedere prioritariamente a riequilibrare, fino al limite del 65%, il grado di servizio regionale in quelle regioni in cui esso risulta comparativamente inferiore con particolare riguardo a quelle meridionali, estendendo gradualmente entro il 1985 il servizio regionale ai capoluoghi di provincia secondo l'ordine delle regioni meno favorite. Tale estensione dovrà realizzarsi tenendo conto della esigenza di assicurare un adeguato spazio alla radiodiffusione privata in ambito locale, secondo quanto enunciato dal primo comma del successivo ; c) la RAI potrà stipulare convenzioni con le regioni, le province, i comuni, le comunità montane o appositi consorzi di enti locali, che prevedano apporti di beni, diritti e servizi, dandone preventiva comunicazione all'amministrazione. Ove con le dette convenzioni si eccedano i sopra indicati limiti di estensione delle reti televisive, i progetti degli impianti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 185 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; d) a sostituire il canale "C" attualmente utilizzato da alcuni impianti della lª rete televisiva; 4) per i collegamenti: a potenziare, secondo criteri di economicità di gestione e di sicurezza di esercizio, la rete dei collegamenti e dei relativi impianti per adeguarli alle esigenze del servizio ed al progresso tecnologico. Tale potenziamento terrà anche conto delle possibilità offerte dalla rete pubblica ai sensi dell' della presente convenzione, nonché del fatto che i collegamenti a rimbalzo per l'alimentazione di emergenza di alcuni trasmettitori non verranno protetti dalle interferenze; 5) ad introdurre il servizio "televideo" sulle proprie reti televisive, al termine del periodo di sperimentazione, alle modalità tecniche e condizioni che saranno indicate dall'amministrazione, sentito il parere della commissione parlamentare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-10

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Art. 10 Rinnovo della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare. — Sviluppo delle reti, degli impianti e dei servizi | Portale Normativo