Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 8
Congruità dei ricavi globali
In vigore dal 6 ott 1981
La RAI, anche ai fini delle verifiche della congruità dei ricavi globali, è tenuta comunque a presentare all'amministrazione, entro il mese di giugno di ogni anno, proiezioni triennali dei prevedibili costi e dei ricavi aziendali di attendibile acquisizione, opportunamente documentate nelle singole voci di costo e di ricavo anche mediante gli elementi forniti dalla contabilità industriale, che la RAI è impegnata ad introdurre.
Apposita evidenza sarà data ai riflessi sul conto economico derivanti dall'attuazione dei piani di investimento di cui all'.
I ricavi della società concessionaria, costituiti dai canoni di abbonamento nonché dai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e dagli altri ricavi consentiti dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi, anche per consentire una efficace pianificazione pluriennale dell'attività aziendale.
A tal fine ogni due anni l'amministrazione, di concerto con il Ministero del tesoro, verificherà la congruità dei canoni predetti, tenendo conto anche dell'andamento degli altri ricavi sopra indicati e sulla base della documentazione di cui ai commi precedenti.
L'amministrazione, ove dai risultati della verifica ne emerga la necessità, adotterà, sentita la commissione parlamentare, i provvedimenti di competenza, atti ad assicurare un livello di introiti complessivi della RAI tali da garantire l'equilibrio della gestione dell'azienda.
L'amministrazione potrà effettuare, anche su richiesta della RAI, verifiche di congruità in anticipo rispetto alla cadenza biennale di cui al precedente quarto comma.
Rimangono ferme, quanto alla determinazione del livello massimo degli introiti pubblicitari, la procedura prevista dall' della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la competenza della commissione paritetica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-8