Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 12
Pianificazione e assegnazione di frequenze
In vigore dal 6 ott 1981
L'amministrazione elabora e definisce i Piani di assegnazione di frequenze alle stazioni di diffusione radiofonica e televisiva, utilizzando le bande previste a tale scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze. Tali piani sono elaborati avendo cura di assicurare un impiego ottimale dello spettro attribuito alla radiodiffusione dal piano stesso, con l'obbiettivo di estendere possibilmente all'intero territorio nazionale il servizio pubblico e di assicurare adeguato spazio alla radiodiffusione privata.
La società concessionaria ha l'obbligo di fornire alla amministrazione, su richiesta, la massima collaborazione, sia per la formulazione, sulla base di precise direttive, di ipotesi dei piani di cui al precedente comma, sia per l'utilizzazione in comune dei mezzi tecnici di calcolo in suo possesso, per tutti gli studi di pianificazione che si rendessero necessari anche in vista di impegni internazionali in materia di radiodiffusione.
Sino all'approvazione dei piani di cui al primo comma del presente articolo, lo sviluppo delle reti indicato nella presente convenzione avviene in base alle direttive impartite dall'amministrazione, sentito il consiglio superiore tecnico, e le assegnazioni delle frequenze di funzionamento degli impianti vengono definite, con la osservanza dei criteri direttivi indicati nel citato primo comma, in sede di approvazione dei piani tecnici particolari, verificando anche che le estensioni delle reti di cui ai punti 2) e 3) dell' non pregiudichino l'obiettivo di assicurare lo spazio che la radiodiffusione privata, censita in base al decreto ministeriale 18 novembre 1980, effettivamente utilizzava alla data del 10 febbraio 1981 sui canali disponibili per la radiodiffusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-12