Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 15

Realizzazione degli impianti

In vigore dal 6 ott 1981
La RAI ha l'obbligo di realizzare gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione a perfetta regola d'arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico. Qualora ragioni di indole tecnica ed economica lo consiglino, allo scopo di evitare antieconomiche duplicazioni di impianti, la RAI può utilizzare gli esistenti mezzi trasmissivi dell'amministrazione e dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, semprechè tecnicamente rispondenti o facilmente adattabili alle esigenze del servizio di cui alla presente convenzione. Per sviluppi a più lungo termine può essere prevista la progettazione di impianti comuni tra RAI ed altri gestori di telecomunicazioni. Le modalità di uso dovranno essere conformi ai piani tecnici approvati dall'amministrazione e predisposti dalla RAI di intesa con gli altri gestori interessati. I relativi canoni saranno stabiliti dall'amministrazione, in rapporto al costo dei circuiti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-15

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Art. 15 Rinnovo della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare. — Realizzazione degli impianti | Portale Normativo