Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 2
Fonti legislative e regolamentari
In vigore dal 6 ott 1981
La RAI è tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle norme e delle indicazioni della legge 14 aprile 1975, n. 103, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, delle sentenze della Corte costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976 e n. 148 del 14 luglio 1981, degli indirizzi della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, delle decisioni del Parlamento in occasione della presentazione della relazione annuale o riguardanti materie inerenti il servizio pubblico radiotelevisivo e, in quanto compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, nonché degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi internazionali competenti, concernenti la stessa materia.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-2