StatutoCapo I

Art. 8

In vigore dal 7 ago 1981
Per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente , l'Istituto può compiere le seguenti operazioni: a) mutui con o senza rilascio di cambiali, assistiti da garanzie immobiliari o mobiliari sui beni oggetto della concessione del mutuo stesso, o da altre eventuali garanzie personali e reali; b) sconti e anticipazioni su somme dovute dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici in base a regolari deleghe; c) sottoscrizione di prestiti obbligazionari emessi da piccole imprese industriali all'atto dell'emissione; d) tutte le altre operazioni attive di banca, ivi comprese quelle previste da particolari disposizioni di legge e per l'utilizzo delle disponibilità acquisite ai sensi dell'. Salva diversa autorizzazione accordata direttamente o prevista da speciali disposizioni di legge, la durata delle singole operazioni non può essere inferiore a due anni, fatta eccezione per le operazioni di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, e non può superare i dieci anni elevati a 15 per le operazioni concesse ad imprese artigiane e piccole imprese industriali che siano insediate nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. I finanziamenti agevolati concessi tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati dalle disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni. L'importo massimo delle singole operazioni non può essere Superiore: al limite stabilito dall'ultimo comma dell'art. 69 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 ed eventuali successive modificazioni per le operazioni effettuate con tutte le piccole imprese industriali e con le imprese artigiane di cui allo stesso comma dell'art. 69; al fido limite previsto dall'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni per le operazioni effettuate con altre imprese artigiane. L'istituto può acquistare e vendere beni mobili o immobili per il funzionamento dei suoi uffici nonché in sede di realizzazione dei propri crediti; può altresì comprare e vendere beni mobili e immobili ai fini d'investimento dei fondi di pertinenza del personale, nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-8

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Art. 8 Approvazione dello statuto dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato. | Portale Normativo