StatutoCapo II

Art. 12

In vigore dal 7 ago 1981
Il consiglio di amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori a due mesi. La convocazione di esso è effettuata con biglietto d'invito contenente l'ordine del giorno, spedito a mezzo di raccomandata postale ai membri del consiglio ed ai revisori almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di tempo stabilito dal comma che precede, indicando in sintesi la materia posta all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni possono essere votate, su richiesta di un quinto dei componenti, a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta si intende respinta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-12

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