Statuto›Capo II
Art. 10
In vigore dal 7 ago 1981
Il consiglio di amministrazione è formato da:
1) il presidente;
2) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
5) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
6) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
8) due rappresentanti degli artigiani;
9) due rappresentanti dei piccoli industriali;
10) un rappresentante per ciascuno degli enti partecipanti;
11) un rappresentante del personale dell'Istituto designato tra il personale stesso con votazione da effettuarsi tra il personale dipendente di ruolo.
Il consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato, ai sensi e per gli effetti dell' della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Il presidente ed i componenti del consiglio dell'ente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; essi sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati.
Il consiglio nomina tra i suoi componenti un vice presidente; inoltre nomina annualmente, su designazione del presidente, tra i dirigenti dell'Istituto il segretario del consiglio stesso ed un suo sostituto.
Il segretario redige i verbali di ciascuna seduta, che vengono firmati dal presidente e dallo stesso segretario.
Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti muniti del visto del presidente, validi a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni contenute nei verbali.
Alle sedute del consiglio assiste, con voto consultivo, il direttore generale o il vice direttore che lo sostituisce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-10