StatutoCapo II

Art. 10

In vigore dal 7 ago 1981
Il consiglio di amministrazione è formato da: 1) il presidente; 2) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 3) un rappresentante del Ministero del tesoro; 4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 5) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; 6) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; 7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; 8) due rappresentanti degli artigiani; 9) due rappresentanti dei piccoli industriali; 10) un rappresentante per ciascuno degli enti partecipanti; 11) un rappresentante del personale dell'Istituto designato tra il personale stesso con votazione da effettuarsi tra il personale dipendente di ruolo. Il consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato, ai sensi e per gli effetti dell' della legge 2 maggio 1976, n. 183. Il presidente ed i componenti del consiglio dell'ente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; essi sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati. Il consiglio nomina tra i suoi componenti un vice presidente; inoltre nomina annualmente, su designazione del presidente, tra i dirigenti dell'Istituto il segretario del consiglio stesso ed un suo sostituto. Il segretario redige i verbali di ciascuna seduta, che vengono firmati dal presidente e dallo stesso segretario. Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti muniti del visto del presidente, validi a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni contenute nei verbali. Alle sedute del consiglio assiste, con voto consultivo, il direttore generale o il vice direttore che lo sostituisce.
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Art. 10 Approvazione dello statuto dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato. | Portale Normativo