StatutoCapo II

Art. 11

In vigore dal 7 ago 1981
Il consiglio di amministrazione delibera: a) sulle relazioni annuali e sui bilanci preventivi e consuntivi dell'istituto nonché sul riparto degli utili netti a termini dell'; b) sugli emolumenti e la diaria, oltre al rimborso delle spese di viaggio, da corrispondersi ai componenti degli organi amministrativi e di controllo; c) sulla pianta organica e sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto, ivi compresi i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione; d) sull'aumento del capitale o dei fondi di dotazione e sulla cessione delle quote di cui al precedente , secondo comma; e) sulle proposte di modifica del presente statuto; f) sulle norme riguardanti l'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'Istituto, su proposta del direttore generale; g) sulla nomina del direttore generale e, su proposta del medesimo, del vice direttore generale che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento; h) sulla nomina dei dipendenti di qualsiasi qualifica; i) sulla istituzione di uffici, di succursali, sedi, agenzie, e rappresentanze di cui al precedente , determinandone i compiti, gli organi e le norme di funzionamento; l) sulla determinazione dei criteri generali per la concessione dei crediti tenendo conto dei piani di sviluppo delle singole regioni; m) sulla fissazione, in conformità delle disposizioni vigenti, dei saggi di interesse, anche differenziati in relazione al territorio ed ai settori merceologici, sulle operazioni che l'Istituto può compiere, compresi quelli riguardanti l'impiego di disponibilità di tesoreria presso il sistema bancario; n) sulla assunzione di attività connesse ai propri fini istituzionali, da svolgersi in nome e per conto dello Stato, delle regioni e degli enti partecipanti nei casi previsti dalla legge; o) sulle liti attive e passive, sulle rinunzie e sulle sostituzioni di garanzia; p) sulla concessione di finanziamento e sull'acquisto e l'alienazione dei beni; q) sul conferimento di deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'istituto, ai sensi delle norme previste dal presente statuto; r) su tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto. Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al comitato esecutivo le attribuzioni di cui alle lettere h), m), p) e q), fissandone i limiti e le modalità di delega. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e d) sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modifiche statutarie di cui alla lettera e) sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato. Le deliberazioni di cui alla lettera i) sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di quello del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-11

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Art. 11 Approvazione dello statuto dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato. | Portale Normativo