StatutoCapo I

Art. 2

In vigore dal 7 ago 1981
L'Istituto ha lo scopo di esercitare il credito a favore dell'artigianato e delle piccole industrie sia nei riguardi dello sviluppo e dell'impianto di tali imprese sia nei riguardi della produzione, del commercio e dell'esportazione dei prodotti. L'Istituto è altresì autorizzato a svolgere in nome e per conto dello Stato e delle regioni ogni altra attività connessa con quelle di cui al presente articolo, prevista da leggi nazionali o regionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-2

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Art. 2 Approvazione dello statuto dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato. | Portale Normativo