StatutoCapo I

Art. 1

In vigore dal 7 ago 1981
La sezione autonoma di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) istituita con la legge 29 marzo 1928 n. 631, assume la denominazione di "Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato". L'Istituto ha personalità giuridica con sede legale ed amministrativa in Roma. Esso può istituire uffici, succursali, sedi, agenzie e rappresentanze nelle regioni del Mezzogiorno e, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, può costituire uffici nelle altre regioni in cui se ne manifesti l'opportunità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-1

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