StatutoCapo I

Art. 4

In vigore dal 7 ago 1981
Il fondo di dotazione, di cui al primo comma del precedente , è diviso ad ogni effetto di legge in quote nominative e indivisibili di L. 100.000. La cessione delle quote suddette è consentita previa deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nel caso di aumento del fondo di dotazione, il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato per 3/10 all'atto della sottoscrizione e per il rimanente nei termini e con le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione. Ai partecipanti sono rilasciati certificati nominativi relativi alle loro quote di partecipazione.
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Art. 4 Approvazione dello statuto dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato. | Portale Normativo