Statuto›Capo I
Art. 4
4 / 22In vigore dal 7 ago 1981
Il fondo di dotazione, di cui al primo comma del precedente , è diviso ad ogni effetto di legge in quote nominative e indivisibili di L. 100.000.
La cessione delle quote suddette è consentita previa deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nel caso di aumento del fondo di dotazione, il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato per 3/10 all'atto della sottoscrizione e per il rimanente nei termini e con le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione.
Ai partecipanti sono rilasciati certificati nominativi relativi alle loro quote di partecipazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-4