Statuto›Capo I
Art. 2
2 / 22In vigore dal 7 ago 1981
L'Istituto ha lo scopo di esercitare il credito a favore dell'artigianato e delle piccole industrie sia nei riguardi dello sviluppo e dell'impianto di tali imprese sia nei riguardi della produzione, del commercio e dell'esportazione dei prodotti.
L'Istituto è altresì autorizzato a svolgere in nome e per conto dello Stato e delle regioni ogni altra attività connessa con quelle di cui al presente articolo, prevista da leggi nazionali o regionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-2