Titolo III

Art. 45

In vigore dal 31 dic 1980
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni del titolo primo e quelle del titolo terzo, salvo quanto disposto dal comma successivo, hanno effetto dal 1 gennaio 1981. Le disposizioni dell' hanno effetto dal 1 aprile 1979 e quelle dell' hanno effetto dal 1 ottobre 1981. Le disposizioni degli , limitatamente per quest'ultimo articolo alle modifiche apportate all', penultimo comma e all', n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, hanno effetto dal 1 gennaio 1982. Le disposizioni dell' si applicano dal 1 gennaio 1974; quelle di cui agli si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1980; quelle dell', nella parte relativa al n. 9) aggiunto all', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché quelle dell' si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1982; quelle dell', nella parte relativa al n. 10) aggiunto all', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e quelle degli si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1981. Le disposizioni dell' si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1980; quelle dell' si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni degli si applicano dal 1 gennaio 1982. Per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare le disposizioni stesse hanno effetto dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in Vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1980 PERTINI FORLANI - REVIGLIO - ROGNONI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980 Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 17
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-45

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Art. 45 Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagno dei beni viaggianti. | Portale Normativo