Titolo II
Art. 30
In vigore dal 31 dic 1980
Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:
"Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta o l'esenzione per i redditi della stessa natura prodotti in Italia e fino a concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta nè l'esenzione, la detrazione è ammessa fino a concorrenza del 90 per cento di detta quota per i redditi d'impresa e tino a concorrenza del 50 per cento della quota stessa per gli altri redditi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-30