Titolo I

Art. 27

In vigore dal 31 dic 1980
Per le violazioni degli obblighi stabiliti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, commesse anteriormente alla data dalla quale si applicano le disposizioni dell' del presente decreto non si fa luogo all'applicazione di sanzioni. Restano fermi i poteri e le facoltà dell'ufficio per l'accertamento dell'imposta o maggiore imposta eventualmente dovuta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-27

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Art. 27 Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagno dei beni viaggianti. | Portale Normativo