Titolo I
Art. 27
In vigore dal 31 dic 1980
Per le violazioni degli obblighi stabiliti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, commesse anteriormente alla data dalla quale si applicano le disposizioni dell' del presente decreto non si fa luogo all'applicazione di sanzioni. Restano fermi i poteri e le facoltà dell'ufficio per l'accertamento dell'imposta o maggiore imposta eventualmente dovuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-27