Titolo II

Art. 36

In vigore dal 31 dic 1980
Il primo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente: "I costi relativi a studi e ricerche sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono stati sostenuti, ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi ma non oltre il quarto. Ai contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'ultimo comma dell'art. 55".
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Art. 36 Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagno dei beni viaggianti. | Portale Normativo