Titolo II

Art. 39

In vigore dal 31 dic 1980
Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dal seguente: "Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta o l'esenzione per i redditi della stessa natura prodotti in Italia e fino a concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta nè l'esenzione, la detrazione è ammessa fino a concorrenza del 90 per cento della detta quota per i redditi delle società di capitali ed enti equiparati e per i redditi d'impresa degli enti non commerciali e fino alla concorrenza del 50 per cento della quota stessa per gli altri redditi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-39

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Art. 39 Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagno dei beni viaggianti. | Portale Normativo